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Il Parlamento

 

 

Camera dei deputati: 630 deputati elettivi (sede: palazzo Montecitorio, Roma).

Senato della repubblica: 315 senatori elettivi + senatori a vita (sede: palazzo Madama, Roma).

Il sistema bicamerale può essere paritario (come in Italia) o differenziato (come nella maggior parte dei Paesi europei).

Modelli di bicameralismo: negli stati dell'Ottocento (le due camere rappresentano diverse classi); negli stati federali (una camera rappresenta il popolo nel suo insieme, l'altra i singoli stati).

 

 

Il Parlamento in seduta comune

Il parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:
  • elezione del presidente della Repubblica
  • elezione di 5 giudici costituzionali
  • elezione di 1/3 dei membri del consiglio superiore della magistratura
  • messa in stato d'accusa del presidente della repubblica,

 

 

 

I parlamentari

  • Requisiti d'età (25 anni per la Camera, 40 per il Senato).
  • Divieto di mandato imperativo.

Godono di:

  • Immunità parlamentare (non responsabilità per i voti dati e le opinioni espresse, indennità processuali)
  • Indennità.

 

 

 

 

 

 

Organizzazione e funzionamento

Regolamento parlamentare: approvato a maggioranza assoluta.

Presidente e ufficio di presidenza

Le camere si riuniscono
  • in aula
  • in commissione
-commissioni permanenti
-commissioni bicamerali
-commissioni d'inchiesta
Gruppi parlamentari
Numero legale:maggioranza dei compionenti
Maggioranza richiesta                       
  • di norma: maggioranza sempice
  • in casi particolari
-maggioranza assoluta
-maggioranza dei 2/3
Modalità di voto
  • di norma: voto palese
  • in casi particolari: voto segreto
Pubblicità

 

Durata e scioglimento anticipato Il periodo di durata delle camere (legislatura) è di 5 anni.

Lo scioglimento anticipato è deciso dal presidente della repubblica sentiti i presidenti delle camere e dà luogo a elezioni anticipate

 



Funzione di indirizzo e controllo
Gli strumenti utilizzati per svolgere   tali funzioni sono i seguenti :

-mozione di fiducia,interpellanze,interrogazioni

-risoluzioni, mozioni 

-controllo finanziario (bilancio preventivo,legge finanziaria)

      

 

Il procedimento legislativo  

Iniziativa (progetti di legge):

-governo (disegni di legge)

-ciascun deputato o senatore

-ciascun consiglio regionale

-Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

-iniziativa popolare

Discussione e approvazione

procedimento normale

procedimento speciale

la commissione permanentediscute
la legge in sede referente
la commsione permamnente discute e approva la legge in sede deliberante
L'assemblea plenaria discute e
approva la legge

la legge deve essere approvata con lo stesso testo da entrambe le camere

Promulgazione

Il presidente della repubblica può esercitare il veto sospensivo rinviando la legge alle camere con messaggio motivato

Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale:il 15°giorno successivo la legge entra in vigore

 

 

 

Le leggi costituzionali

Possono modificare o integrare la Costituzione; non possono modificare la forma repubblicana nè abolire i diritti di libertà dei cittadini

Le leggi costituzionali sono approvate con un procedimento aggravato:

- l'approvazione deve awenire due volte da parte di ciascua camera a distanza di 3 mesi

- per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei 2/3

- se la maggioranza è assoluta la legge costituzionale può essere sottoposta a referendum popolare.