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La funzione
giurisdizionale
Giurisdizione civile.

Giurisdizione penale.

Giurisdizione amministrativa

 


La funzione giurisdizionale:
principi
e caratteri
comuni
Principio del giudice naturale precostituito per legge.

Diritto alla difesa e principio del contraddittorio.

Obbligo delle motivazioni dei provvedimenti giudiziari.

Gradi del processo: primo grado, secondo grado o appello, terzo grado o ricorso

in cassazione (solo per motivi di diritto).

 

 


La magistratura

Magistratura ordinaria
Magistrature speciali
  • consiglio di stato e TAR
  • corte dei conti
  • tribunali militari
  • altri giudici speciali (commissioni tributarie,tribunali delle acque)

 

 

 

Il consiglio
Superiore
della magistratura

Composizione:

3 membri di diritto:
Presidente della repubblica primo presidente della corte di cassazione procuratore generale presso la corte di cassazione.


30 membri elettivi:
20 giudici eletti da tutti i magistrati
10 professori di diritto o avvocati eletti dal parlamento in seduta comune.

Funzioni:
Assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni di magistrati; sanzioni disciplinari

 

 

 

I giudici ordinari

N. di membri del collegio giudicante

Tipo di giurisdizione

Grado del processo

Giudice di pace 1 civile primo
Pretore 1 civile/penale primo
Tribunale 3 civile/ penale primo e secondo
Corte d'appello 3 civile/penale secondo
Corte d'assise 2 + 6 penale primo
Corte d'assise d'appello 2 + 6 penale secondo
Corte di cassazione 5 o 9 civile/penale terzo

 

Il pubblico ministero Esercita l’azione penale e svolge la parte dell’accusa nel processo penale.
È formato da magistrati ordinari che operano in uffici chiamati procure.

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