LA COSTITUZIONE SVEDESE
La costituzione della Svezia non è formata da un documento unico, ma da un insieme di
leggi costituzionali, la principale delle quali è la Regeringsform portante la data del 6
giugno 1809; esse inoltre non hanno mai cessato da allora di venire rimaneggiate a opera
del comitato permanente della costituzione previsto dall'articolo 38 della seconda delle
leggi costituzionali, la legge organica del parlamento del 1810, rinnovata nel 1866. Gli
emendamenti, innumerevoli, vengono volta per volta fusi nel testo delle rispettive leggi
costituzionali, il cui corpo viene ristampato per intero nella raccolta ufficiale delle
leggi. Così la costituzione della Svezia è eminentemente elastica.
Dopo gli ultimi importanti emendamenti in senso democratico del periodo 1918-24, la Svezia
si presenta come una monarchia costituzionale ereditaria, vincolata, per quanto riguarda
la persona del sovrano e del suo successore, alla confessione evangelico - luterana.
Il potere esecutivo spetta al re, che lo esercita per mezzo consiglio dei ministri,
composto da un presidente ministro di stato, di nove ministri segretari di stato, e di tre
ministri senza portafoglio con funzioni di consiglieri giuridici, tutti responsabili
davanti al parlamento.Il potere legislativo spetta al re e al parlamento, che hanno
diritto di veto reciproco.
Per la legislazione ecclesiastica è richiesta l'approvazione del consiglio ecclesiastico.
Il parlamento è composto di due camere, la prima di 150 membri, eletti con il sistema
proporzionale, indirettamente, per otto anni, fra i cittadini di trentacinque anni che
abbiano per lo meno una entrata di 3000 corone o un patrimonio di 50000 corone; la seconda
di 230 deputati, eletti a suffragio universale segreto diretto con il sistema
proporzionale, per quattro anni, fra gli elettori ( maschi e femmine ).
Le competenze delle due camere sono identiche: dei "comitati permanenti"
composti di membri delle due camere esercitano un ampio controllo sull'attività dei
ministri e dell'esecutivo in genere. Fra una sessione e l'altra (le sessioni, di quattro
mesi, cominciano di regola ogni anno il 10 gennaio) il controllo viene esercitato da
revisori di stato, nominati dal parlamento.
Il re non è legato in teoria a seguire un voto di sfiducia del parlamento verso i
ministri; in pratica segue quasi sempre l'indicazione del parlamento.
Il parlamento nomina ogni anno il procuratore generale dello stato, che insieme con un
procuratore generale militare tutte le libertà personali dei cittadini, controllando le
autorità amministrative e giudiziarie al fine di evitare abusi del poter esecutivo.
La magistratura e i funzionari sono indipendenti e in linea di massima inamovibili.
Il potere giudiziario è affidato al tribunale supremo, accanto al quale vi sono tre corti
d'appello, e differenti tribunali di prima istanza. I membri dell'alta magistratura
formano un consiglio legislativo che esamina la legalità delle proposte governative.
|