1. Decentramento e riforma dell'Amministrazione scolastica
  2. Riorganizzazione del sistema di istruzione: l'autonomia scolastica
  3. Riordino dei cicli di istruzione

  4. Elevamento dell'obbligo scolastico e formativo

  5. Ridefinizione dei piani di studio
  6. Accesso di tutti i giovani ad una scuola di qualità, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica attraverso un orientamento mirato e interventi adeguati sul piano del diritto allo studio
  7. Sistema formativo integrato tra istruzione e formazione
  8. Riforma dell'università
  9. Riforma degli esami di Stato
  10. Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione

 

  1. Decentramento e riforma dell'Amministrazione scolastica

    Un rilevante decentramento di poteri decisionali dal centro alla periferia, dallo Stato alle Amministrazioni locali e regionali, nel settore scolastico e formativo, è stato attuato con il decreto legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998.

    Il riordino dell'Amministrazione Scolastica, è stato effettuato nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, il nuovo assetto delle competenze del Ministero della Pubblica Istruzione, viene determinato tenendo conto di quelle trasferite alle singole istituzioni scolastiche e di quelle delegate o attribuite alle Regioni e agli Enti Locali.

  1. Riorganizzazione del sistema di istruzione: l'autonomia scolastica

    Il principio dell'autonomia scolastica attribuisce a tutte le istituzioni scolastiche la personalità giuridica, con i connessi poteri per l'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.

    L'obiettivo primario dell'autonomia scolastica è quello di consentire una maggiore flessibilità e l'adeguamento degli studi alle esigenze della comunità in cui ciascuna scuola opera.

    Considerato che l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un'ampia autonomia gestionale, didattica e organizzativa, rende necessaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio di istruzione, è stata attuata, fin dal 1997, nell'attesa della costituzione di una struttura autonoma, l'attività di valutazione della qualità dell'istruzione, affidando al Centro Europeo dell'Educazione (CEDE), sulla base di direttive ministeriali, l'elaborazione degli aspetti scientifici, l'individuazione delle modalità operative e la definizione dei criteri di valutazione. Il CEDE, che opera avvalendosi delle indicazioni formulate da un comitato scientifico, ha già posto in essere un archivio docimologico cui le singole scuole possono accedere per conoscere le più significative esperienze realizzate ed utilizzarne i risultati nella progettazione della propria attività.

  1. Riordino dei cicli di istruzione

Fin dal 4 Luglio 1997 il Governo ha presentato un disegno di legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione, che ridisegna l'architettura del sistema scolastico e pone le condizioni per la riforma dei piani di studio dei diversi indirizzi.

La Camera ha approvato una riforma dei cicli di istruzione che ha come obiettivo non solo la crescita quantitativa delle risorse umane, ma anche la loro crescita qualitativa. In una società realmente democratica, infatti, tutti devono essere posti nella condizione di acquisire conoscenze, strumenti e metodi per essere protagonisti e per "governare" la realtà.

In sintesi, la riforma dei cicli approvata dalla Camera intende promuovere:

  • il successo formativo di tutti;
  • l'innalzamento del livello culturale di ciascun cittadino e di conseguenza della società nel suo complesso;
  • la valorizzazione del lavoro nelle sue forme più diverse;
  • l'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
  • la crescita della coscienza democratica;
  • lo sviluppo di una cultura fondata sulla valorizzazione delle differenze, sui valori del pluralismo e della libertà.

La proposta, che è già stata denominata "7+5" introduce alcune varianti al disegno originario del Governo, il cosiddetto modulo "6+6". La versione definitiva potenzia il ciclo primario (aggiungendo ad esso un anno di orientamento), con ciò venendo incontro anche a quanti richiedevano una scuola di base più lunga o comunque una maggiore attenzione alla fascia d’età 11-14 anni.

L’approvazione della legge è stata generalmente accolta con favore (ad esclusione dell’opposizione parlamentare), perché era ormai indispensabile fornire una cornice certa alle tante tessere del mosaico messe in campo dal Ministro Luigi Berlinguer nel corso del suo mandato (autonomia, saperi essenziali, maturità, obbligo scolastico e formativo, formazione dei docenti, parità, nuove tecnologie).

Il testo definitivo della legge sui cicli recupera quindi alcune delle "tessere" messe in campo negli scorsi anni, inserendole in un quadro più ampio, caratterizzato da alcuni punti fermi:

  • terminare il percorso scolastico a 18 anni (e non più a 19) per allinearsi con i sistemi europei, investire di più sulla formazione post-secondaria, aprire decisamente verso l’educazione permanente e l’alternanza apprendimento/lavoro;
  • elevare l’obbligo scolastico (a tempo pieno) almeno fino a 15 anni, qualificando però il triennio 15-18 anni come obbligo formativo, con la garanzia estesa a tutti di continuare a formarsi, anche se in modi diversi: a tempo pieno, a tempo parziale, sul lavoro, ecc.);
  • unificare la scuola di base, per incrementare–mediante un disegno curricolare unitario, l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze essenziali in termini di conoscenze, procedure e metodi, linguaggi, atteggiamenti, realizzando un certo qual contenimento della sua durata.

Naturalmente si possono osservare, in controluce, anche alcuni limiti nella soluzione adottata dal Parlamento:

  • la riconferma della scuola superiore nella sua tipica scansione quinquennale (punto di forza, ma anche di rigidità), addirittura nel suo ritmo interno caratterizzato da un biennio (orientativo e obbligatorio) e da un triennio (specializzato e mirato alla "terminalità" della preparazione). Sembrano dunque prevalere gli elementi di continuità in un segmento che richiederebbe, invece, forti innovazioni;

Alcuni nodi ancora aperti dovranno essere sciolti con decisione:

  • l’uscita anticipata da scuola a 18 anni, dovrà essere accompagnata dall’apertura di nuove strade dopo i 18 anni, con corsi post-secondari, formazione tecnica, snodi verso una università in attesa anch’essa di riforma;
  • il segmento secondario 13-18 anni dovrà affrontare con più innovazione la doppia sfida dell’espansione dell’obbligo scolastico e della garanzia di un’offerta formativa qualificata fino ai 18 anni;
  • la scuola di base dovrà consentire un effettivo miglioramento del contesto di apprendimento, attraverso un’articolazione interna che renda fluido il percorso formativo mediante una forte integrazione tra ex-elementare ed ex-media;

 

Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione

Art.1
Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art.2
Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art.3
Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Art.4
Scuola secondaria

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei".

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell' istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art.5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196.

Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

  1. Elevamento dell'obbligo scolastico e formativo

    Con la legge approvata nel Gennaio 1999 l'obbligo scolastico è stato elevato a nove anni, fino ai 15 anni di età. Anche l'innalzamento dell'obbligo scolastico e formativo fino ai 18 anni di età è ormai legge dello Stato .

  1. Ridefinizione dei piani di studio

In tema di riforma dei piani di studio e di ridefinizione dei contenuti degli insegnamenti, il Governo ha costituito una commissione di "Saggi", che ha elaborato un documento intorno al quale si è avviato nel Paese un dibattito sui nuovi saperi che i giovani del 2000 dovranno apprendere nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Alla base di questa riforma c'è un nuovo modo di concepire la scuola, alla quale viene assegnato come compito fondamentale quello di garantire a chi la frequenta:

  • lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive (sia esso l'ambiente di più diretto riferimento o lo spazio sempre più esteso della comunicazione e dell'interscambio) al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso;
  • l'assimilazione e lo sviluppo della capacità di comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi, per dare significato alle proprie esperienze e anche difendersi da messaggi talvolta truccati in termini di verità e di valore.

Di qui la duplice funzione assegnata alla scuola:

  • delineare una mappa delle strutture culturali di base, necessaria per il successivo sviluppo della capacità di capire, fare, prendere decisioni, progettare e scegliere in modo efficace il proprio futuro, innescare processi di integrazione culturale, sociale e lavorativa;
  • assumere un impianto formativo che riconosca il valore imprescindibile della tradizione storica e lo ponga in relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e sociale.
  • assicurare la coerenza tra i percorsi formativi e il futuro occupazionale dei giovani, ossia tra i profili professionali, le abilità e le competenze che si acquisiscono nel sistema educativo-formativo e le richieste del mercato del lavoro, in continua evoluzione.

Al termine di questo lavoro di ripensamento dei compiti e delle funzioni della scuola si potrà procedere alla revisione degli insegnamenti fondamentali da impartire nelle scuole. In tale ambito si collocano le iniziative già assunte, per esempio, con l'insegnamento della storia contemporanea negli anni terminali dei singoli corsi di studio e con l'attuazione, a partire dal 1996, di un piano quadriennale per l'introduzione delle nuove tecnologie didattiche, che comporta una spesa complessiva di 1.000 miliardi di lire.

  1. Accesso di tutti i giovani ad una scuola di qualità, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica attraverso un orientamento mirato e interventi adeguati sul piano del diritto allo studio

Il Senato ha votato un disegno di legge che prevede adeguati interventi per il diritto allo studio, per tutti gli alunni, sia che frequentino istituzioni scolastiche statali che non statali.

  1. Sistema formativo integrato tra istruzione e formazione

Il decreto legislativo n. 112, del 1998, ha posto le condizioni per la realizzazione di un sistema formativo integrato tra istruzione e formazione. Viene riconosciuta alle Regioni la competenza a determinare l'offerta formativa integrata di istruzione e formazione nell'ambito del proprio territorio. Di recente, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un documento che prevede la creazione di un sistema di formazione tecnico-professionale superiore da offrire ai giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore in alternativa ai tradizionali corsi universitari. I soggetti coinvolti nella realizzazione di questo sistema sono le Regioni con i corsi di formazione professionale, le scuole con i corsi di perfezionamento e specializzazione dell'istruzione tecnico-professionale superiore, e le università con i diplomi universitari. L'attuazione del sistema prevede il pieno coinvolgimento delle parti sociali.  

  1. Riforma dell'università

Al fine di adottare un sistema di titoli di semplice leggibilità e compatibilità che favorisca un'immediata idoneità all'impiego dei cittadini italiani in Europa, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato (pubblicandolo sul Supplemento Ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000) il decreto sulla "Determinazione delle classi delle lauree universitarie". Attraverso una diversa articolazione dei corsi e dei relativi titoli rilasciati si avvia la trasformazione dell'ordinamento degli studi universitari, i cui criteri generali sono stati fissati con il decreto n. 509 del 3 novembre 1999 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", nel quale vengono definiti tre livelli di istruzione superiore: la laurea, che rappresenta il titolo di 1° livello e che si ottiene al termine di un percorso di studi triennale; la laurea specialistica, raggiungibile dopo due ulteriori anni di studio, il cui corso prevede una formazione che possa consentire lo svolgimento di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici; il dottorato di ricerca, a cui si affiancano altri percorsi di "alta formazione" organizzati anche attraverso la promozione di una rete di "scuole di eccellenza" post-laurea. Gli Atenei hanno tempo 18 mesi, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per adeguarsi alla nuova riforma.

  1. Riforma degli esami di Stato

La legge n. 425, del 10 Dicembre 1997, ha riformato profondamente gli esami di Stato. A partire dal mese di Settembre, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento di attuazione, è stata avviata un'intensa azione di sensibilizzazione, informazione e preparazione ai nuovi esami di Stato, che si svolgeranno secondo il modello riformato, per la prima volta, al termine dell'anno scolastico 1998-99. E' prevista un'attuazione graduale, che andrà a regime fra tre anni. Rispetto al vecchio esame di maturità, il nuovo esame di Stato dovrebbe risultare più rigoroso e più equo, in quanto verrà valutata la preparazione degli studenti in tutte le materie e terrà conto del credito scolastico, ossia dell'intera carriera scolastica.

 

  1. Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione

La Direttiva n. 307 del 21 Maggio 1997 ha istituito il Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione. Tale Servizio costituisce una componente centrale nel disegno riformatore in corso: sarà possibile per le scuole disporre di un sostegno corretto sul piano tecnico e su quello scientifico per soddisfare le diverse esigenze valutative che si pongono in un contesto di autonomia, e sarà anche possibile disporre di informazioni circa il funzionamento dell'insieme del sistema scolastico.

Il Servizio svilupperà linee di intervento relative sia ad aspetti didattici dell'attività delle scuole, sia a variabili che connotano sul piano organizzativo, sociale, economico e culturale le condizioni in cui le scuole svolgono la loro attività.

10. Status del personale della scuola

Nella consapevolezza che il processo di riforma richiede il pieno coinvolgimento del personale della scuola il contratto del personale si è posto l'obiettivo di avviare il riconoscimento del suo ruolo, fondamentale nell'attuazione dei processi innovativi, mediante una nuova disciplina del rapporto d'impiego e la rivalutazione del trattamento economico.

Sono state riattivate le procedure concorsuali di reclutamento dei docenti, mediante il bando di concorso per esami e titoli aperti a tutti i giovani in possesso delle lauree o dei diplomi prescritti; in particolare, per le classi di concorso relative all'istruzione secondaria, di primo e di secondo grado il bando consente di partecipare a più concorsi, per insegnamenti affini, sulla base di prove d'esame comuni.

Nel contempo è stata disciplinata la formazione universitaria dei docenti mediante l'istituzione del corso di laurea per i docenti della scuola materna ed elementare e del corso di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione da parte degli insegnanti delle scuole secondarie.